novita

Carta di Indentità - Validità temporale di dieci anni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 31 del D.L. 25.06.2008, n. 112;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 26 giugno 2008, n. 8, concernente: “Nuove disposizioni in materia di carta d’identità”;

Visto l’art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

  • L’art. 31 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, entrato immediatamente in vigore, ha elevato da 5 a 10 anni la validità temporale della carta d’identità.
  • Per la carta d’identità in formato cartaceo:
  • in caso di primo rilascio sarà apposta automaticamente la scadenza decennale;
  • nel caso di carta che compie la scadenza quinquennale a fare data dal 26 giugno 2008, sarà dato corso alla convalida per gli ulteriori cinque anni, apponendo, sul documento originario, la seguente apostilla:

“validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D.L. 25/06/2008, n. 112 fino al …….………”

Per l’apposizione della apostilla non è necessaria la presenza dell’interessato. Il documento potrà essere presentato all’ufficio Comunale anche da persona terza.

L’adempimento è assicurato a vista.

Dalla residenza comunale di Morgongiori

Il Responsabile del Servizio

Revisione degli Albi dei Giudici Popolari

IL SINDACO

VISTI gli articoli 13 e 14 della Legge n° 287/1951;

INVITA

 Tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della stessa Legge n°287/1951, a chiedere entro il 31 luglio 2009, l’iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari.
A tal fine si rammenta che i requisiti richiesti sono i seguenti:

  • Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • Buona condotta morale;
  • Età non inferiore ai trenta e non superiore ai 65 anni;
  • Diploma di scuola media di 1° grado per la Corte di Assise e di scuola media superiore per le Corti di Assise e di Appello.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 12 della Legge n° 287/1951, non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  1. I magistrati e, in genere i funzionari di attività appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia , anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
  3. I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici.


MORGONGIORI, lì 22 APRILE 2009

IL SINDACO
IBBA RENZO