Descrizione
L’istituto del whistleblowing, importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni, è stato oggetto di riforma. In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Si tratta della disciplina di protezione del whistleblower, ovvero della persona che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le violazioni di disposizioni normative intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
COSA SI PUO' SEGNALARE - (art. 2 del d.lgs. 24/2023)
La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:
- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio del RPCT.
COSA NON SI PUO' SEGNALARE - (articolo 2, comma 2 lett. a.)
Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT comunale di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali altri comuni, aziende sanitarie etc.). Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell’ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d’ufficio delle segnalazioni da un’amministrazione all’altra.
QUANDO SI PUO' SEGNALARE - (art. 3 del d.lgs. 24/2023)
La segnalazione può essere effettuata:
- in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione Comunale,
- prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale),
- durante il periodo di prova,
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto
Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell’ambito oggettivo previsto dal decreto.
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata.
MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI:
La segnalazione può essere effettuata tramite l’invio di e-mail all' RPCT dell’amministrazione, utilizzando il seguente indirizzo:
segnalazioni.anticorruzione@comune.morgongiori.or.it
La segnalazione può essere effettuata tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo del RPCT – Via Rinscita n. 6, 09090- Morgongiori, specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno.
Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.
Segnalazione esterna ad ANAC
Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (vedi collegamento).
Tutele del segnalante
1.Riservatezza (artt. 4 e 12 del lgs. 24/2023)
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:
- ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività
Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare.
Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.